IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa penale contro Lacerenza Giuseppe imputato come in citazione. (Omissis); Visti gli articoli; Vista l'eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 247 del d.-l. 28 luglio 1989, n. 271, nonche' dell'art. 438 del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, 101, 102, 107, 108, 111 e 112 della Costituzione nella parte in cui le norme citate sanciscono efficacia vincolante per il giudice al dissenso del p.m. sul punto della scelta del rito del giudizio abbreviato e conseguentemente sulla riduzione di 1/3 della pena; Sentito il p.m. e l'altra difesa; Rilevato che l'art. 438 del c.p.p., come prospettato dalla difesa appare viziato da illegittimita' costituzionale laddove attribuisce al p.m. la facolta' di esprimere un dissenso immotivato sulla richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall'imputato e laddove non prevede alcun controllo dell'organo giudicante sulla fondatezza delle ragioni del dissenso, cosi' escludendosi l'instaurazione di un effettivo contradditorio tra le parti e di una verifica del giudice in ordine alle cause impeditive dell'applicazione di una riduzione automatica della pena; che sebbene la scelta del rito processuale rientri tra le prerogative del p.m., maggiormente esaltate dal nuovo processo, il dissenso sul rito abbreviato preclude definitivamente la riduzione di 1/3 della pena; che nulla esclude che, in assenza di qualsiasi motivazione sul punto da parte del p.m., le ragioni del dissenso possano risiedere appunto nella mera volonta' dell'organo della pubblica accusa di impedire unicamente l'applicazione dell'indiretto beneficio della riduzione di pena; che dunque, quanto sopra si traduce in un pregiudizio del diritto di difesa e in una limitazione del potere decisorio del giudice, con surrettizia e anomala surrogazione del p.m. nelle funzioni di quest'ultimo; che, in tali sensi indirettamente si e' espressa la stessa Corte costituzione laddove con sentenza 18 aprile 1984, n. 120, ha escluso la illegittimita' costituzionale dell'art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689, sul rilievo che il parere del p.m. non precludesse al giudice, all'esito del dibattimento di applicare ugualmente le sanzioni sostitutive previste dalla citata legge; che pertanto, attesa la non manifesta infondatezza e la rilevanza, nel caso concreto, della eccezione proposta, deve disporsi la sospensione del procedimento, gia' separati gli atti relativi al coimputato Grilli con ordinanza a parte.