IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nella causa penale contro
 Lacerenza Giuseppe imputato come in citazione.
 (Omissis);
    Visti gli articoli;
    Vista l'eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 247 del
 d.-l. 28 luglio 1989, n. 271, nonche' dell'art.  438  del  c.p.p.  in
 relazione  agli  artt.  3,  24,  101,  102, 107, 108, 111 e 112 della
 Costituzione nella parte in cui le norme citate sanciscono  efficacia
 vincolante per il giudice al dissenso del p.m. sul punto della scelta
 del rito del giudizio abbreviato e conseguentemente  sulla  riduzione
 di 1/3 della pena;
    Sentito il p.m. e l'altra difesa;
    Rilevato  che l'art. 438 del c.p.p., come prospettato dalla difesa
 appare viziato da illegittimita' costituzionale  laddove  attribuisce
 al  p.m.  la  facolta'  di  esprimere  un  dissenso  immotivato sulla
 richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall'imputato e laddove non
 prevede alcun controllo dell'organo giudicante sulla fondatezza delle
 ragioni  del  dissenso,  cosi'  escludendosi  l'instaurazione  di  un
 effettivo  contradditorio  tra le parti e di una verifica del giudice
 in ordine alle cause impeditive dell'applicazione  di  una  riduzione
 automatica della pena;
      che  sebbene  la  scelta  del  rito  processuale  rientri tra le
 prerogative del p.m., maggiormente esaltate dal  nuovo  processo,  il
 dissenso sul rito abbreviato preclude definitivamente la riduzione di
 1/3 della pena;
      che  nulla  esclude che, in assenza di qualsiasi motivazione sul
 punto da parte del p.m., le ragioni del  dissenso  possano  risiedere
 appunto  nella  mera  volonta'  dell'organo  della pubblica accusa di
 impedire unicamente  l'applicazione  dell'indiretto  beneficio  della
 riduzione di pena;
      che  dunque,  quanto  sopra  si  traduce  in  un pregiudizio del
 diritto di difesa e in  una  limitazione  del  potere  decisorio  del
 giudice,  con  surrettizia  e  anomala  surrogazione  del  p.m. nelle
 funzioni di quest'ultimo;
      che, in tali sensi indirettamente si e' espressa la stessa Corte
 costituzione laddove con sentenza 18 aprile 1984, n. 120, ha  escluso
 la illegittimita' costituzionale dell'art. 77 legge 24 novembre 1981,
 n. 689, sul rilievo  che  il  parere  del  p.m.  non  precludesse  al
 giudice,  all'esito  del  dibattimento  di  applicare  ugualmente  le
 sanzioni sostitutive previste dalla citata legge;
      che   pertanto,  attesa  la  non  manifesta  infondatezza  e  la
 rilevanza, nel caso concreto, della eccezione proposta, deve disporsi
 la  sospensione  del procedimento, gia' separati gli atti relativi al
 coimputato Grilli con ordinanza a parte.